Articolo 1
Il contratto si considera perfezionato e la produzione/lavorazione della merce avrà inizio, solo dopo aver ricevuto da p arte del cliente l’accettazione della nostra conferma d’ordine e delle nostre condizioni generali di vendita. L’accettazione potrà essere espressa o tacita; si reputa tacita quando il cliente non abbia revocato o modificato la conferma d’ordine trascorsi 5 giorni dal ricevimento della stessa.
Articolo 2
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Eventuali condizioni generali del cliente non troveranno applicazione, neppure parzialmente, salvo che siano da noi accettate espressamente per iscritto.
Articolo 3
Tutti i termini di consegna devono intendersi fissati a titolo meramente indicativo, escludendosi la possibilità di termini perentori o essenziali. L’eventuale ritardo nella consegna non potrà quindi costituire motivo per la risoluzione del contratto o per la richiesta di risarcimento danni.
Articolo 4
Qualora si verificassero ritardi di approntamento del materiale o di consegna, dipendenti da cause di forza maggiore o da obiettiva difficoltà di lavorazione specie per nuovi articoli, il termine di consegna della merce si intenderà prolungato per un periodo pari a quello dell’evento che ha cagionato il ritardo senza che possa esserci attribuita alcuna responsabilità. Costituiscono casi di forza maggiore o comunque eventi a noi non imputabili: sospensione o limitazione di fornitura di energia, incendi, inondazioni, trombe d’aria, terremoti, epidemie, mancanza o carenza di materie prime (anche per riduzione d’importazione dall’estero disposta dalle Autorità italiane o dai Paesi d’origine), mancanza o carenza di manodopera, scioperi e/o tumulti, anche se aziendali, guasti o lavori agli impianti e macchinari anche per manutenzione/conservazione, interruzione totale o parziale dei trasporti dei materiali che arrestino o riducano la produzione. Tale elencazione è comunque meramente indicativa e non esaustiva.
Articolo 5
Nel caso di vendita con clausola franco destino (esempio CPT o altra equivalente), il cliente, salvo casi particolari preventivamente accordati per iscritto con la nostra azienda, non avrà diritto a compenso o indennizzo per il trasporto qualora decida per sua libera scelta di provvedere al ritiro con mezzi propri o comunque a sue spese.
Nelle spedizioni franco destino, salvo diversamente concordato, la merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, rimanendo la nostra società esonerata da qualsiasi responsabilità con la semplice consegna della merce al vettore (codice incoterms: CPT).
Articolo 6
Il cliente è tenuto, appena ricevuta la merce, a verificarne il numero colli, la quantità e la qualità. Qualora il cliente volesse avanzare un reclamo, questo dovrà essere fatto per iscritto e portato a nostra conoscenza entro otto giorni dal ricevimento della merce. Nei casi in cui il cliente abbia utilizzato la merce o l’abbia comunque lavorata/modificata/alterata senza preventivamente consentirci di effettuare i necessari controlli presso lo stesso, perderà il diritto alla garanzia e non potrà più sollevare reclami o promuovere eventuali azioni giudiziarie nei nostri confronti.
Articolo 7
Qualora la merce consegnata risulti, non conforme alle caratteristiche previste da capitolato o dalle norme di riferimento, e in ogni caso entro il termine massimo di dodici mesi dalla consegna, la nostra società potrà, a sua discrezione: sostituire a sue spese la merce non conforme, oppure ritirarla a sue spese riaccreditando il prezzo di fatturazione, al netto di eventuali note di accredito. Tali azioni escludono ogni altro diritto del cliente in relazione alla difformità della merce acquistata ed il risarcimento di qualsiasi eventuale danno a ciò collegato. Ogni azione intrapresa dal cliente, senza nostra espressa autorizzazione scritta, con il fine di eliminare la presunta non conformità riscontrata sulla merce non potrà essere in alcun modo rimborsata dalla nostra azienda.
Articolo 8
Il cliente, ove richiesto nell’offerta o nella conferma d’ordine, dovrà riconoscere alla nostra società un “Contributo spese studio di fattibilità”, a fronte di:
- tutte le spese sostenute dal nostro Ufficio Tecnico per l’industrializzazione dei prodotti commissionati. Una parte rilevante di tali costi è imputabile allo studio di fattibilità e al disegno delle attrezzature necessarie alla produzione;
- i costi sostenuti dalla nostra società per garantire i seguenti servizi:
- utilizzo delle attrezzature in oggetto esclusivamente per il cliente che ci ha riconosciuto il contributo;
- mantenimento delle attrezzature suddette in efficienza e sempre pronte all’utilizzo, mediante manutenzione ordinaria e straordinaria;
- rifacimento gratuito delle attrezzature in caso di rottura e/o esaurimento.
Le attrezzature rimangono in ogni caso di esclusiva nostra proprietà; qualora il cliente volesse acquistarne l’esclusiva proprietà, formuleremo la relativa offerta di vendita. Viene lasciata al cliente la possibilità di mettere direttamente a disposizione le proprie attrezzature necessarie alla produzione, dietro nostra specifica e con addebito della relativa progettazione e di eventuali costi di “adattamento in macchina”.
Articolo 9
Qualsiasi sconto concordato rispetto al prezzo originario d’offerta è riferito alla sola quota parte di costo industriale (costo di produzione/imballo/trasporto). Lo sconto non è applicabile alla quota di costo riferita alla materia prima in quanto costo non legato alla produttività, efficienza di produzione, bensì soggetto all’andamento e alle variazioni delle quotazioni di mercato non imputabili alla nostra società.
Articolo 10
I pagamenti devono essere eseguiti nel luogo ove abbiamo la nostra sede legale, anche se pattuiti a mezzo ricevuta bancaria o cambiale tratta. Il mancato pagamento dei correspettivi nei termini previsti, comporterà la maturazione automatica a carico del cliente degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/02 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012.
Articolo 11
La proprietà della merce rimane in capo alla nostra società fino a quando il pagamento della relativa fattura non sia stato interamente incassato. Il cliente farà tutto quanto si renda necessario per costituire nel proprio Paese una valida riserva di proprietà, a favore della nostra società, nella forma più estesa possibile.
Articolo 12
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Tribunale di Brescia, Italia. La nostra società si riserva tuttavia la facoltà di agire presso il Tribunale della sede del cliente.
Articolo 13
La legge applicabile ai contratti a cui le presenti condizioni generali si riferiscono è quella italiana.